Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato"
Riferimenti normativi (accesso civico "semplice"): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 - bis, L. 241/1990
Riferimento normativo (accesso civico "generalizzato"): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile della trasparenza.
Per l'ASP "G. Chiabà" il responsabile della trasparenza è il direttore generale dott.ssa Tamico Nonino (tel. 043165032).
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto modello e presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo:protocollo@gchiaba.it;
- tramite posta ordinaria : ASP "G. CHIABA'", Via Cristofoli n. 18 - 33052 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD);
- direttamente presso l'ufficio protocollo dell'ASP "G. CHIABA'".
Il procedimento
Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all'ufficio competente per materia e ne informa il richiedente. l'ufficio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web http://www.gchiaba.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui l'ufficio competente ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione l'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web http://www.gchiaba.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio.